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Fondo Funzioni Fondamentali 2021 è un continuum del 2020

Il DDL bilancio 2021 prevede che il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come rifinanziato dall’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. L’incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020.

Inoltre, le risorse del fondo di cui al comma 1 e del fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all’articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono vincolate alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e 2021 , la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell’articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e non sono soggette ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 . Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Questo significa che il Fondo 2021 è la terza quota di un unico fondo funzioni fondamentali. Ma non si può sostenere che le risorse del 2020, in caso di mancato utilizzo, finiscano tranquillamente in avanzo 2020 e possano essere applicate interamente sul bilancio 2021. Occorre in ogni caso certificare, entro il 31 maggio 2021, la differenza tra l’importo assegnato e l’importo di cui si ha diritto a ricevere per minore entrata e per maggiore spesa (importo certificato riconosciuto).

Esempio:

a) Importo assegnato FFF = 100;

importo riconosciuto (certificato) = 90;

importo utilizzato per minore entrata e per maggiore spesa = 40.

Finisce nel risultato di amministrazione NON 60 (100-40) bensì 50 (90 – 40); 10 sarà restituito allo Stato

b) Importo assegnato FFF = 100;

importo riconosciuto (certificato) = 120;

importo utilizzato per minore entrata e per maggiore spesa = 40.

Finisce nel risultato di amministrazione NON 60 (100-40) bensì 80 (120 – 40); nulla sarà restituito allo Stato, che provvederà a integrare 20