Fondo di solidarietà richiede capitoli distinti
Il Fondo di solidarietà comunale 2021 è caratterizzato, per la prima volta dalla sua istituzione, da una voce vincolata, rilevabile nella tabella di spettanza sul portale Ministero Interno al rigo D6, relativa allo sviluppo dei servizi sociali. La normativa di riferimento, art. 1 comma 791 Legge 178/2020, si pone l’obiettivo di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all’ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario.
La dicitura nella spettanza ministeriale è la seguente: Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 215,923 mln, sviluppo servizi sociali; art. 1, comma 449, lettera d-quinquies, L. 232 del 2016.
Contabilmente, come noto, il Fondo di solidarietà comunale rientra tra i fondi perequativi a titolo I entrata. Posto che la fonte di finanziamento copre diverse nature di spesa, si ritiene necessario prevedere nel PEG due distinti capitoli di entrata: a) fondo di solidarietà comunale – ordinario; b) fondo di solidarietà comunale – vincolato sociale.
Nel 2022 sarà necessario inserire tre capitoli di entrata, aggiungendo: c) fondo di solidarietà comunale – vincolato asili nido. La norma prevede infatti un’altra quota di FSC, destinata al potenziamento del livello di servizio in relazione all’aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali.
Naturalmente, le quote vincolate del Fondo di solidarietà saranno tracciate anche informaticamente nella spesa.