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Fondo di solidarietà comunale e fondo speciale, 5 capitoli di entrata

Come evidenziato in nostre precedenti news in tema di disegno di legge bilancio 2024, l'effetto della Pronuncia Corte Costituzionale n. 71/2023 ha portato il legislatore a ridisegnare i fondi di perequazione verticale. Nulla cambia sulla perequazione orizzontale, se non con il già previsto passaggio dal 65% al 70% della fondo perequato in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale.

Con la Pronuncia 71/2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 172, 174, 563 e 564, della legge n. 234 del 2021, promosse dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 5 e 119, primo, terzo, quarto e quinto comma, Cost., che rispettivamente intervengono sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC) incrementandone la dotazione, attraverso risorse statali, in modo consistente e progressivo; nel contempo stabiliscono specifici vincoli di destinazione sulla relativa spesa, in funzione del raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni o, nell'attesa della definizione di questi ultimi, di obiettivi di servizio; rideterminano, in considerazione delle nuove risorse, l'ammontare complessivo del FSC dal 2022 al 2030, anche assegnando ai comuni siciliani e sardi una specifica quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali di cui già beneficiano i comuni delle regioni a statuto ordinario.

Il petitum richiesto – si legge nella Pronuncia - ha carattere manipolativo perché volto alla riformulazione delle disposizioni impugnate, in quanto la ricorrente non si lamenta delle disposizioni impugnate per profili relativi al riparto di competenze legislative, quanto alla corretta declinazione dei meccanismi perequativi di cui all'art. 119 Cost.; tuttavia, la rimodulazione auspicata non è l'unica modalità con la quale è possibile rimediare al vulnus prospettato e derivante dalla previsione di un vincolo di destinazione sulle risorse inserite nel FSC, stente le molteplici, possibilità, senza che se ne possa individuare una costituzionalmente obbligata o adeguata.

Sebbene, infatti, nell'unico fondo perequativo relativo ai comuni e storicamente esistente ai sensi dell'art. 119, terzo comma, Cost., non possano innestarsi componenti perequative riconducibili al successivo quinto comma, che devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, il compito di adeguare il diritto vigente alla tutela costituzionale riconosciuta all'autonomia finanziaria comunale - anche nel rispetto del principio di corrispondenza tra risorse e funzioni - al contempo bilanciandola con la necessità di non regredire rispetto all'imprescindibile processo di definizione e finanziamento dei LEP, non può che spettare al legislatore. Dato il ventaglio delle soluzioni possibili, la Corte costituzionale non può quindi esercitare una supplenza; il legislatore è però chiamato a intervenire tempestivamente per superare una soluzione perequativa ibrida che non è coerente con il disegno costituzionale dell'autonomia finanziaria di cui all'art. 119 Cost. (Precedenti: S. 135/2020 - mass. 43502).

In conseguenza di ciò, il disegno di legge di bilancio 2024, porta i fondi vincolati del fondo di solidarietà comunale, finalizzati alla convergenza sui fabbisogni standard definiti per ogni Comune, fuori dal fondo stesso, facendoli affluire in un fondo speciale.

I capitoli di entrata da allocare a bilancio quindi saranno i seguenti:

  1. Fondo di solidarietà comunale
  2. Fondo speciale - quota servizi sociali
  3. Fondo speciale - quota asili nido
  4. Fondo speciale - quota trasporto alunni con disabilità
  5. Fondo speciale - quota assistenza alunni con disabilità