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Fondo di solidarietà 2021, il ripristino del taglio c'è ancora

L’incremento del Fondo di solidarietà per effetto del ristoro taglio DL 66/2014 art. 47, nel 2020 è stato pari a Euro 100 milioni ed è stato rappresentato nella tabella specifica alla riga E1, che riportava:

Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019)

I commi 848 – 849 – 850 art. 1 Legge 160/2019 sono stati abrogati dalla Legge 178/2020 art. 1 comma 794, che li ha trasposti nella legge originaria, ovvero la Legge 232/2016. Tali commi disponevano quanto segue:

[848. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. ]

849. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-ter) è aggiunta la seguente:

« d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

[850. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 14,171 milioni di euro annui in conseguenza della minore esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI di cui ai commi da 738 a 783. ]

L’incremento del Fondo di solidarietà per effetto del ristoro taglio DL 66/2014 art. 47, nel 2021 è pari a Euro 200 milioni ed è stato rappresentato nella tabella specifica alla riga D7, che riporta:

Incremento dotazione F.S.C. 2021 di 200 mln; art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016.

Tale comma dispone:

art. 1, comma 449, lettera d-quater, L. 232 del 2016.

d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale, da individuare con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo e al terzo periodo. I comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451. Per l'anno 2020 i comuni beneficiari nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo sono stabiliti con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2020 previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.