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Fondo di riserva, ultima chiamata

In questi giorni di fibrillazione natalizia e di fine anno, caratterizzati dal sorgere di spesa imprevista e di stanziamenti insufficienti, la "carta" dell'utilizzo fondo di riserva risulta utile, ma non deve mai determinare effetto rotativo, ovvero superare il limite massimo del 2% sulle spese correnti iniziali, a seguito di prelievi e successivi reintegri.

L’art. 166 del Tuel dispone che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, ovvero utilizzo di cassa vincolata oppure anticipo di tesoreria in essere, il limite minimo previsto è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo di riserva può essere utilizzato solo per finanziare il Titolo I della spesa.

L'utilizzo del fondo di riserva non richiede ratifica, ma solo comunicazione consiliare; che può avvenire non necessariamente entro il 31 dicembre, ma in occasione della prima seduta utile di consiglio comunale.