← Indietro

Fondo continuità servizi, emendamento per utilizzo quota vincolata vincolata 2022

Sull'utilizzo del Fondo continuità servizi (fondo caro bollette) abbiamo dedicato molte pagine di questo portale, rilevando l'anomala posizione del MEF che solo in sede di DM 18.10.2022 di certificazione Fondi Covid e fondi caro bollette ha previsto la restituzione allo Stato della quota 2022 non utilizzata. La normativa non ha previsto affatto la restituzione di tale fondo.

E quel che più appare strano è che molti Comuni sono in difficoltà nel 2023, in quanto l'unica quota 2023 del fondo caro bollette - fondo continuità servizi non è sufficiente a coprire in maggiore onere che emerge tra il 2019 e il 2023

Adesso interloquendo a livello istituzionale abbiamo avuto il piacere di constatare che il problema è stato preso in considerazione anche dal Ministero Economia e Finanze. IFEL e ANCI hanno presentato un importante emendamento:

Utilizzo biennale dei fondi per caro-energia e facoltà di utilizzo degli eventuali avanzi da erogazioni straordinarie per Covid 19 per fronteggiare i rincari energetici

  1. All’articolo 1, comma 29 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell’anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l’esercizio 2022.”

1.Per l’anno 2023 gli enti locali possono inoltre utilizzare le risorse confluite in avanzo vincolato, sulla base del rendiconto 2022, per il mancato utilizzo dei trasferimenti straordinari ricevuti a qualsiasi titolo nel 2020 e nel 2021 in connessione con l’emergenza pandemica da virus Covid-19, allo scopo di finanziare i maggiori oneri da carburanti, energia elettrica e gas che incidono direttamente o indirettamente sui propri bilanci, anche per effetto di affidamenti e contratti di servizio stipulati con soggetti pubblici e privati. Nel caso di maggiori oneri energetici incidenti sui costi del servizio rifiuti o del servizio idrico, i Comuni possono utilizzare le risorse di cui al comma 1 e gli avanzi di cui al primo periodo per la deliberazione di agevolazioni e riduzioni delle tariffe applicate all’utenza, volte a compensare l’impatto dei maggiori oneri per carburanti, energia elettrica e gas sui costi dei servizi medesimi. I provvedimenti di adozione delle agevolazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberati, in deroga ai termini stabiliti dalle norme vigenti, entro il 30 settembre 2023. Le relative modifiche al bilancio di previsione sono adottate dagli enti locali in occasione della prima variazione utile. Restano fermi i termini per la trasmissione dei provvedimenti al Ministero dell’Economia e delle finanze, nei casi in cui tale trasmissione sia prevista.

2.Gli eventuali utilizzi delle risorse di cui al comma 2, oggetto delle certificazioni annuali previste per la rendicontazione delle risorse straordinarie erogate tra il 2020 e il 2021 e rimaste inutilizzate per gli scopi originari delle erogazioni stesse, devono essere comunicate entro il 10 ottobre 2023 al Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato esclusivamente per via telematica e sulla base di modalità stabilite con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato da emanarsi entro il 10 settembre 2023, previa intesa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.

Motivazione

Tenuto conto delle difficoltà finanziarie registrate dagli enti locali nel garantire gli equilibri di parte corrente senza sacrificare l’erogazione di servizi fondamentali a fronte dell’incremento dei prezzi energetici, la proposta amplia, al comma 1, la possibilità di utilizzare i fondi erariali fin qui stanziati per fronteggiare tale incremento.

La modifica in commento garantisce, anzitutto, la disponibilità delle risorse fin qui stanziate per gli incrementi dei prezzi energetici, effettivamente verificatisi nel periodo 2022-2023 senza soluzione di continuità relativa alle chiusure contabili dell’esercizio 2022. Tale continuità, inoltre, consente di assegnare con maggiore efficacia le risorse ulteriormente stanziate per l’anno 2023, alla luce del fatto che le informazioni attualmente disponibili non consentono di quantificare gli aumenti in corso di emersione durante il primo semestre 2023, sulla base di contratti di fornitura che registrano con ritardo la dinamica dei prezzi energetici cresciuta nel corso del 2022. Pertanto, in assenza della modifica proposta, per diversi enti locali si verifica il paradosso di dover restituire risorse ricevute nel 2022 e, contestualmente, ricevere per l’anno 2023 un contributo inadeguato, non essendo ancora emersi gli aumenti di prezzo sopra richiamati.