Fondo continuità servizi (caro bollette) da restituire
In precedenti news abbiamo cercato di sostenere la tesi della non obbligatorietà delle restituzione del fondo continuità servizi 2022 (fondo caro bollette) per la parte non utilizzata, posto che la norma non lo prevede.
Nella tabella di certificazione fondi Covid trasferimenti specifici di spesa, invece, il Ministero Economia e Finanze ha inserito proprio tale contributo. Si legge infatti nelle voci da certificare in retituzione:
Anno 2022 - Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas di cui all'art. 27, c. 2, D.L. n. 17/2022, all'art. 40, c. 3, D.L. n. 50/2022, all'art. 16, c. 1, D.L. n. 115/2022, all'art. 5, c. 1, D.L. n. 144/2022, all'art. 2, D.L. 179/2022 (Decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1/06/2022 - Allegati B e C; 22/07/2022 - Allegati B e C; 27/09/2022 - Allegati B e C; 06/12/2022 - Allegati B e C e 29/12/2022 - Allegati B e C).
Di fatto la quota relativa al contributo continuità servizi è considerata alla stregua delle quote relative ai trasferimenti specifici di spesa.
Tuttavia, non è assolutamente detto che le quote di dicembre 2022 (quarta e quinta tranches) del fondo continuità servizi confluiscano in avanzo vincolato 2022 e siano da restituire. Nemmeno nel caso in cui l’ente non abbia effettuato variazione di bilancio a dicembre per recepirle. Sarà da restituire parte di tale fondo che eventualmente risulterà in eccesso rispetto all’aumento di spesa registrato tra il 2019 e il 2022, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione – e di utilizzi – effettuate a bilancio.