Fondo continuità servizi 2023 si rendiconta con art. 158 Tuel - TBEL
L’art. 5 comma 6 ter del DL 144/2022, convertito in Legge n. 175/2022 dispone che per l'anno 2022, l'articolo 158 del TUEL non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché in relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai medesimi enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai consumi di energia elettrica e gas.
Stessa disposizione non è prevista per l’anno 2023, questo significa che entro il 28 febbraio 2024, le somme ricevute a titolo di trasferimento per “caro bollette” fondo continuità servizi devono essere rendicontate ex art. 158 Tuel, pur nel silenzio della norma che non dispone nè in merito alla rendicontazione nè in merito alla eventuale restituzione di somme non utilizzate.
Ma lo scorso anno il DM MEF 18.10.2022 ha rilevato quanto segue:
Ritenuto opportuno far attestare nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l’utilizzo nell’anno 2022 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Nel modello COVID-19/2022 ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas.
La rendicontazione avviene tramite TBEL ( FAQ Ministero Interno su altre procedure di rendicontazione ex art. 158 TUEL).