← Indietro

Fondo caro bollette è "destinato", ma deve seguire i criteri del "vincolato"

In materia di contributo statale per garantire la continuità dei servizi a fronte dell’aumento degli oneri energia elettrica e gas, assegnato in n. 5 quote durante il 2022, e già previsto anche nel ddl bilancio 2023, emergono alcune perplessità, che riteniamo debbano essere affrontate secondo ratio legis e non secondo una interpretazione letterale isolata dal contesto.

Evidenziamo subito che le risorse di cui trattasi non sono “vincolate” in senso stretto, bensì “destinate” alla tipologia di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi pubblici. L’art. 27 comma 2 del DL 17/2022, a cui si sono agganciati gli altri Decreti legge di assegnazione, più volte ricordati nelle nostre precedenti news, dispone: “Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici”.

Quindi, come abbiamo rilevato in precedenza su questo portale, la finalità del fondo statale caro bollette va oltre la copertura della spesa per energia elettrica e gas. Analizzando le norme e la relazione parlamentare emerge infatti che la finalità del fondo è quella di garantire la continuità dei servizi erogati, i cui costi (spese) sono aumentati per l’effetto energia elettrica e gas (ma anche per altre motivazioni, come il combustibile e gli altri oneri di gestione tenuto conto il livello dell’inflazione). La spesa per utenze energia elettrica e gas è invece considerata come criterio di riparto del fondo di cui trattasi.

Anche la nota dell’Ufficio studi Senato sull’art. 27 comma 2 DL 17/2022 evidenzia che “il comma 2 istituisce un fondo per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, da ripartire in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province".

Il primo punto all’ordine del giorno della Conferenza Stato Città convocata per martedì prossimo 13 dicembre prevede: “Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante riparto dell’ulteriore incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2022, del fondo per il riconoscimento di un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Intesa ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179”.

Trattasi della quinta quota del fondo “caro bollette”. Le altre quattro quote sono state ripartite di cui tre erogate e una ancora da erogare (quella di cui DL 144/2022 art. 5 comma 1).

La settimana prossima avremo quindi il problema di recepire a bilancio 2002-2024 due quote di tale contributo statale. Ma ormai siamo a dicembre; come fare per inserire a bilancio tali somme, che secondo norma sono assegnate per l’anno 2022 e che non godono di deroghe specifiche normative (vedasi ad esempio le deroghe per i fondi PNRR)?

Se si trattasse di somme vincolate in senso stretto la risposta sarebbe data dall’art. 175 comma 3 lettera a) Tuel: “Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;”.

Tra l’altro, si evidenzia a tale proposito che il concetto “istituzione di tipologie di entrata” è estensibile, proprio utilizzando lettura della norma secondo ratio legis, al concetto di variazione di tipologia (e categoria, capitolo, articolo) già istituita, che si ritiene ammessa.

In questo caso la somma non è vincolata, ma destinata. Quindi non dovrebbe nemmeno confluire in avanzo vincolato, bensì in avanzo libero, visto che è destinata a spesa corrente e non a investimento. Ma allora tale somma assegnata dallo Stato a dicembre 2022 per l’anno 2022 potrebbe essere utilizzata dagli enti locali – non solo dopo l’approvazione del rendiconto 2022 - ma addirittura a luglio 2023, in occasione della salvaguardia equilibri. Ha senso questo?

A nostro avviso il contributo statale per “caro bollette” deve essere considerato come il fondo funzioni ex art. 106 DL 34/2020 e art. 1 commi 822 e seguenti Legge 178/2020. Anche quello era un fondo non vincolato in senso stretto, bensì destinato, ma è terminato – secondo indicazioni ministeriali - in avanzo vincolato da legge, dove deve finire anche il contributo caro bollette di cui trattasi.

Teniamo anche presente che il contributo per caro bollette sarà certificato entro il 31 maggio 2023 insieme ai fondi Covid, come disposto dal DM MEF 18.10.2022. Quindi, i cinque fondi caro bollette sono trattati alla stregua dei fondi Covid. Certificare un fondo libero sembra davvero una contraddizione, per questo riteniamo serva una interpretazione secondo ratio lege per uscire dall’empasse.

E’ curioso, poi, ma ci ritorneremo nei numerosi approfondimenti e webinar che faremo sul tema della certificazione fondi Covid e caro bollette, che il DM MEF 18.10.2022 sulla certificazione fondi Covid 2022 consideri la certificazione dei fondi caro bollette, come definiti solo dai primi tre decreti ministeriali (il quinto non era ancora uscito, ma il quarto era già pubblicato quando il DM è stato emanato).

Per quanto riguarda, poi, il contributo statale anno 2023, riteniamo non corretto inserirlo in bilancio di previsione 2023-2025 fino a quando lo stesso non sarà ripartito tra gli enti locali beneficiari con DM (entro il 31 marzo 2023), posto che viceversa mancherebbe il documento giustificativo, elemento rilevante secondo il principio di veridicità e attendibilità.