Fondo assistenti sociali, le FAQ aggiornate
La Legge 178/2020 (Legge di bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.
In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS) in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.
QUESTE LE FAQ AGGIORNATE.
Il contributo è così determinato:
- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Il finanziamento, a valere sul Fondo povertà, ha natura strutturale e non riguarda solo le nuove assunzioni. Dunque, ciascun Ambito avrà diritto al contributo per i relativi assistenti sociali fintantoché il numero di assistenti sociali in proporzione ai residenti si manterrà sopra le soglie previste dalla normativa. Pertanto, i contributi pubblici sono relativi anche al personale già assunto, laddove eccedente le soglie previste.
Per quanto riguarda l'articolazione degli Ambiti, si farà riferimento a quella comunicata dalle Regioni sulla piattaforma SIOSS (il Sistema Informativo dell’Offerta dei Servizi Sociali, accessibile esclusivamente tramite le credenziali SPID),
Dal punto di vista operativo:
- entro il 28 febbraio di ogni anno il responsabile dell’Ambito inserisce sul sistema SIOSS i dati relativi al personale dell’anno precedente e le previsioni dell’anno corrente;
- entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all’anno precedente e prenotate le somme per l’anno corrente.
Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all’Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’Ambito stesso sono state definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15, in corso di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.