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Fondo anticipo liquidità, nuovo sistema contabile

La Commissione Bilancio della Camera ha approvato, in sede di conversione in legge del DL 73/2021, importanti emendamenti sul Fondo anticipo liquidità con rientro pluriennale, la cui recente disciplina normativa, di cui art. 39 ter commi 2 e 3 DL 162/2019, è stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 80/2021 Corte Costituzionale.

In particolare, è stato rivisto il metodo di contabilizzazione, con conseguente modifica del principio contabile All. 4/2 al paragrafo 3.20 bis. La nuova norma prevede:

1-ter. A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta in entrata del bilancio del- l’esercizio successivo come « Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità », in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stessa.

1-quater. A seguito dell’utilizzo dell’intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.