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Fondo anticipo di liquidità, regole di contabilizzazione

La Corte Conti Lazio con delibera n. 89/2024 ha confermato la procedura corretta per la contabilizzazione del Fondo anticipo liquidità.

L’Ente dovrà iscrivere nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa e, in sede di rendiconto, ridurre, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato. Inoltre, la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL va iscritta nell’entrata di bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del FAL. Da ultimo, al fine di consentirne l’applicazione nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo, sempre in sede di rendiconto, la quota del FAL liberata è accantonata in un fondo specifico denominato “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità.


Ricordiamo in proposito, che il principio contabile applicato All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi prevede al paragrafo 3.20 bis:

Le anticipazioni di liquidità che non si chiudono entro l’esercizio sono registrate come segue:

a) le entrate derivanti dall’anticipazione sono accertate nel titolo 6 delle entrate “Accensione di prestiti”;

b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, è iscritto un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;

c) a seguito dell’incasso dell’anticipazione, le rate annuali di rimborso dell’anticipazione sono impegnate con imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si predispone l’impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento dell’anticipazione;

d) il fondo di cui alla lettera b) è iscritto in entrata del bilancio dell’esercizio successivo, come quota del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione, per un importo corrispondente al fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed è reiscritto in spesa al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. Gli enti locali applicano l’articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 .

Tali modalità operative devono essere seguite fino all’integrale rimborso delle anticipazioni ed essere rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione.

Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da anticipazioni di liquidità partecipano all’equilibrio di parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce “Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti”.