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Fondo accoglienza minori ucraini

In sede di conversione in legge del DL 21/2022 è stato votato in Commissione al Senato emendamento in materia di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina. In particolare:

1.Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite. Per l'attuazione e la gestione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022, che costituisce limite di spesa per l' attuazione del presente comma.

2.Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante utilizzo delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.