Fondi zona rossa bis: gli importi di tutti gli enti
Il Ministero dell’Interno comunica che in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, l’articolo 112-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria, non compresi tra quelli previsti dall'articolo 112 del medesimo decreto-legge, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sullo schema di decreto è stata sancita la prescritta intesa nella seduta straordinaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dello scorso 15 ottobre.
Poiché il relativo provvedimento è in corso di perfezionamento, al fine di consentire il rispetto da parte degli enti locali del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022, il Ministero ritiene opportuno anticipare la pubblicazione degli allegato A e allegato B al decreto, nei quali sono riportati i contributi assegnati, rispettivamente: - ai comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, é stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti; - ai comuni individuati sulla base dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 accertati fino al 30 giugno 2020.