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Fondi rigenerazione urbana, il Comune capofila contabilizza tutto

In riferimento ai fondi di rigenerazione urbana di cui art. 1 commi 534 e seguenti Legge 234/2021, il Ministero dell'Interno precisa nelle FAQ che il Comune capofila sarà unico assegnatario delle risorse per la realizzazione di tutti gli interventi; pertanto, sarà richiesta unicamente a quest’ultimo il rispetto della legislazione vigente nazionale in materia di programmazione.

Il comune capofila, pertanto, dovrà inserire, se previsto, anche le opere che saranno realizzate nei territori di altri enti locali nei propri documenti di programmazione che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione. Spetta, inoltre, al Comune capofila la rendicontazione ed il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema previsto dal Dlgs. 229/2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022”;

Ai fini dell’ammissibilità della domanda è necessario che l’opera sia ricompresa entro la data di assegnazione del contributo all’interno del Piano Triennale delle opere (OO.PP) ovvero all’interno del D.U.P laddove previsto e presente nell’elenco annuale dei lavori;

Il comune capofila deve rispettare il dettato del Dlgs 118/2011 e smi per quanto riguarda la programmazione e la gestione di tutte le risorse ricevute in quanto unico assegnatario. L’ente capofila inoltre dovrà inserire, se previsto, anche le opere che saranno realizzate nei territori di altri enti territoriali nei propri documenti di programmazione che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione. Le opere realizzate dal comune capofila nei territori di altri enti locali saranno acquisite, al momento della consegna, nel patrimonio dei rispettivi enti e saranno inventariate nel rispetto della disciplina armonizzata di cui al d.lgs. n. 118 del 2011.