Fondi PNRR impignorabili
IL DL 152/2021, recentemente convertito in Legge 233/2021 prevede all'art. 9 comma 13 che i fondi esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non possano essere soggetti ad esecuzione forzata.
Sui medesimi fondi non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano dunque obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
Tale divieto è giustificato – si legge nelle Relazione illustrativa – “tenuto conto del vincolo di destinazione di tali risorse e dell’importanza che le stesse restino nella disponibilità delle Amministrazioni responsabili della realizzazione degli interventi del PNRR e del conseguimento dei relativi milestone e target”.