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Fondi per l’apprendistato

L’articolo 2 del DL 80/2021 consente l’attivazione, attraverso contratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e trasversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine, a decorrere dall’anno 2021, è prevista l’istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Come evidenzia la nota dell’Ufficio studi del Senato, la disposizione, al comma 1, prevede che l’attivazione di tali progetti sia disposta con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della istruzione, il Ministro della università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo strumento contrattuale individuato per la attivazione dei progetti è il contratto di apprendistato, attraverso le tipologie dell’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Si prevede, infatti, che la disposizione operi nelle more della attuazione della previsione di cui all’articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in forza del quale la disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45 del medesimo decreto legislativo (rispettivamente riferite all’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca), sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata (la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata con la Conferenza Stato-regioni per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane). Nonostante il Senato abbia soppresso il riferimento del testo originario agli artt. 44 e 45 (che disciplinano le due tipologie di contratto di apprendistato di cui sopra), la fattispecie, per effetto del richiamo all’articolo 47, comma 6, sembra pertanto doversi riferire alle due tipologie di contratto di apprendistato, con l’ulteriore specifica che il ricorso a tali contratti può realizzarsi anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Per la attivazione dei progetti di cui alla disposizione in esame, è istituito, a decorrere dall’anno 2021, un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione di euro 700.000 per l’anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022 che costituisce limite di spesa, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.