Fondi non nativi PNRR tornano a finanziamento nazionale
Il Ministero dell’Interno comunica che a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN dell’8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all’approvazione della revisione del PNRR italiano, la Misura M2C4I2.2, all’interno della quale confluivano le risorse di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano. Gli interventi in parola trovano in ogni caso copertura finanziaria sulle risorse nazionali stanziate a legislazione vigente.
Si comunica che, con l’entrata in vigore del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto.
In via preliminare, si rappresenta che ai sensi dell’articolo 9, comma 3, restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle Amministrazioni Locali titolari di interventi del PNRR previste dalla legislazione vigente.
Si chiarisce inoltre che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato decreto-legge, al fine di assicurare l’attuazione degli interventi non più finanziati sulle risorse del PNRR (piccole e medie opere), per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, è in ogni caso richiesto l’utilizzo del sistema informativo ReGiS.
Nelle more della prossima pubblicazione dei nuovi manuali semplificati destinati ai Comuni, nonché dell’adozione delle linee guida per le Prefetture - UTG con le quali si definiranno le attività di competenza alla luce delle nuove disposizioni normative, si richiede alle Prefetture - UTG di proseguire con le attività di supporto e verifica dei dati e della documentazione sul sistema informativo ReGiS.
Quanto sopra si ritiene attività opportuna al fine di garantire all’Amministrazione Centrale di continuare le erogazioni delle risorse a favore dei Comuni assegnatari dei contributi sopra citati consentendo loro di far fronte agli impegni contrattuali assunti.
Le verifiche, inoltre, non terranno conto di quanto precedentemente richiesto dalla normativa attuativa del PNRR (es. presenza logo Next Generation EU su documentazione di gara e di spesa, DNSH, principi trasversali, etc.) e pertanto dovrà essere verificata la sola compilazione delle seguenti sezioni:
Anagrafica Progetto (sotto sezione Anagrafica Progetto);
Gestione Spese (sotto sezioni Impegno, Pagamenti a costi reali, Giustificativi Spesa);
Cronoprogramma/Costi (sotto sezioni Iter di Progetto, Piano dei Costi, Quadro economico);
Gestione Fonti (sotto sezioni Finanziamenti, Economie);
Procedure di aggiudicazione (sotto sezioni Lista dei CIG Associati al CUP, Procedura di Aggiudicazione – con particolare attenzione alla valorizzazione del campo ‘Data aggiudicazione’ in corrispondenza del CIG lavori, perfezionato entro i termini previsti dalla norma).
Al contempo, potranno essere considerate positive le verifiche dei progetti anche in mancanza dei seguenti documenti:
All. 1_Attestazione rispetto obblighi PNRR;
All. 2_Check list verifica affidamento;
All. 3_Attestazione verifiche affidamento;
All. 4_Check list verifica ammissibilità spesa;
All. 5_Attestazione conclusione intervento;
Attestazioni obbligatorie specifiche per il PNRR (DNSH, assenza di conflitti di interesse, doppio finanziamento).
Ai fini di un esito positivo del controllo di progetto, le Prefetture-UTG, oltre alle verifiche delle citate sezioni/sotto-sezioni, dovranno verificare la presenza dell’attestazione di rendiconto.
Pertanto, si invitano le Prefetture-UTG a verificare, secondo le modalità sopra definite, i rendiconti di progetto – intermedi e finali- già caricati a sistema che risultino alla data odierna nello status “da controllare”.
Si segnala inoltre che, come indicato nel Comunicato del 18 marzo 2024, i Comuni beneficiari, a seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n.19/2024, sono tenuti alla presentazione di un unico rendiconto di progetto/spesa finale entro sei mesi dal collaudo/regolare esecuzione degli interventi. Pertanto, sarà richiesto e dettagliato all’interno delle apposite Linee Guida per i Presidi Territoriali, l’espletamento delle attività di verifica relativamente all’unico rendiconto presentato dagli Enti beneficiari sul sistema ReGiS secondo le modalità semplificate anticipate con il presente Comunicato.
Infine, non sarà più necessaria la trasmissione dei report settimanali alle caselle e-mail regionali di riferimento, in quanto l’Amministrazione procederà periodicamente ed autonomamente allo scarico dei rendiconti presentati a sistema.