Fondi immobiliari nuova opportunità per Comuni e Province
L’art. 33 comma 4 DL 98/2011 come modificato dall’art. 164 DL 34/2020 "Rilancio" prevede in materia di fondi immobiliari: La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento o trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data della delibera con cui viene promossa la costituzione dei fondi. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. L'apporto o il trasferimento ai fondi di cui ai commi 2, 8-ter e 8-quater è sospensivamente condizionato al completamento delle procedure amministrative di valorizzazione e di regolarizzazione. Fino a quando la valorizzazione dei beni trasferiti al fondo non sia completata, secondo le valutazioni effettuate dalla relativa società di gestione del risparmio, i soggetti apportanti non possono alienare la maggioranza delle quote del fondo. A seguito dell'apporto ai fondi di cui al comma 8-ter da parte di regioni, province, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, oggetto di preventiva comunicazione da parte di ciascuno di detti soggetti alla società di gestione del risparmio di cui al comma 1 e al Ministero dell'economia e delle finanze, è riconosciuto in favore dell'ente conferente un ammontare pari almeno al 70 per cento del valore di apporto dei beni in quote del fondo; compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria dei fondi gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, la restante parte del valore è corrisposta in denaro.
Quindi nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare, la norma ha operato un chiarimento sui soggetti coinvolti, che ora comprendono anche a regioni, province, comuni e loro forme consorziate o associate, società interamente partecipate da enti pubblici.
Con la nuova formulazione dell’art. 33, comma 4, ultimo periodo DL 98/2011, l’apporto di immobili nei fondi comuni di investimento immobiliare da parte degli enti locali, con preventiva comunicazione al Ministero Economia e Finanze, comporta il riconoscimento di titoli (attivo immobilizzato, immobilizzazioni finanziarie) un ammontare pari almeno al 70% del valore di apporto dei beni in quote del fondo, mentre il 30% è corrisposto in denaro, compatibilmente con la pianificazione economico-finanziaria del fondo.
La società di gestione del risparmio del Ministero Economia e Finanze e Invimit (https://www.invimit.it/)