Fondi di rotazione riequilibrio pluriennale, atto di orientamento Ministero dell'Interno
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 sull’applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale.
Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” quali anticipazione di liquidità - le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell’art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL).”.