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Fondi Covid variazione di Giunta

Il ddl di conversione del DL 121/2021 ha previsto all’art. 13 bis che le variazioni di bilancio relative ai fondi Covid possono essere disposte dalla Giunta fino al 31 dicembre 2021.

In particolare:

Articolo 13-bis (Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.

Di seguito la nota della camera dei Deputati:

L’articolo in esame estende fino al 31 dicembre 2021 il temine entro il quale gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio che riguardano le risorse trasferite a ristoro delle minori entrate connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a valere sul Fondo istituito per garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, rientranti nelle certificazioni attestanti la effettiva perdita di gettito connessa alla predetta emergenza, negli anni 2020 e 2021, trasmesse al Ministero dell’economia e finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 827, della legge n. 178/2020, e dell'articolo 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020.

Si tratta delle certificazioni della effettiva perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli anni 2020 e 2021 – al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza - che gli enti locali che beneficiano delle risorse del Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali hanno l’obbligo di inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), volte ad attestare che la perdita di gettito sia dovuta esclusivamente all’emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. Queste certificazioni sono tenute in conto ai fini della successiva verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito di ciascun ente, e della regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

La norma dispone altresì che a tali variazioni si provvede con deliberazione dell'organo esecutivo.

Vengono in ogni caso fatte salve le specifiche limitazioni di utilizzo delle risorse in questione previste dalle norme di riferimento. Al riguardo, si rammenta che l'articolo 56, comma 1, del D.L. n. 73/2021 è intervenuto a chiarire che le risorse assegnate agli enti locali nel 2020 a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali a titolo di ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero a titolo di ristori per altre finalità specifiche, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Analogamente, il comma 823 della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) vincola le risorse derivanti agli enti locali e alle regioni dai due Fondi costituiti per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali, alle finalità di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel biennio 2020 e 2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.