Fondi Covid occorre rettificare anche il provento da trasferimenti e il risconto passivo
Nella rettifica del risultato di amministrazione 2021 a seguito della certificazione Covid, come da art. 37bis DL 21/2022, molti Comuni hanno trascurato la conseguente rettifica del provento generato a seguito dell’accertamento a titolo II entrata e quindi del relativo risconto passivo.
Come noto, in contabilità economico patrimoniale non è certamente oggetto di rettifica l’avanzo, a maggior ragione per il fatto che l’avanzo ha già generato scrittura contabile in contabilità generale al momento della rilevazione degli eventi contabili che l’hanno generato, bensì deve essere rettificato il ricavo a conto economico, meglio dire il provento visto che si tratta di attività istituzionale, e il relativo risconto passivo nel conto di stato patrimoniale.
Non è esclusa, pur se poco significativa, anche una rettifica straordinaria del risconto passivo, nel caso in cui la variazione non dipenda da una rettifica relativa al 2021, bensi al 2020 e non a suo tempo valorizzata.
Ricordiamo che l’atto di rettifica del risultato di amministrazione, di competenza del responsabile del servizio finanziario ai sensi art. 37bis DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022 deve evidenziare le ripercussioni della certificazione dei fondi Covid sui seguenti allegati e atti fondamentali:
quadro dimostrativo risultato di amministrazione (all. A)
quadro dimostrativo quote analitiche vincolate del risultato di amministrazione (all. A2)
prospetto equilibri di bilancio
quadro generale riassuntivo
piano indicatori e risultati attesi
relazione sulla gestione
conto economico
stato patrimoniale
Nella FAQ n. 50, la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato di ritenere che “la deroga di cui al primo periodo dell’articolo 37 bis del citato decreto legge n. 21 del 2022 alle modalità previste per la deliberazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del Tuel sia estendibile anche ai casi in cui, a seguito della certificazione, la suddetta rettifica si renda necessaria, di riflesso, anche per altri allegati del rendiconto”. Ne consegue che, nonostante la sinteticità dell’art. 37bis DL 21/2022, per tutti gli allegati la rettifica è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, sempre che non riguardi il valore complessivo del risultato di amministrazione.
Nella stessa FAQ 50, inoltre, la Ragioneria Generale dello Stato ha rilevato che qualsiasi altra variazione non strettamente correlata alla certificazione deve essere effettuata dagli organi competenti previsti dall’articolo 227 del Tuel, secondo l’iter ordinario indicato; da quanto precisato, pur nella dimenticanza evidente da parte del legislatore, consegue che la rettifica di conto economico e stato patrimoniale a seguito della Certificazione fondi Covid è comunque di competenza del responsabile del servizio finanziario, anche se riguarda “atti fondamentali” del rendiconto e non semplicemente allegati.
Il rendiconto 2021 aggiornato dovrà essere tempestivamente (si ritiene immediatamente, senza dover attendere – chissà poi per quale motivo - i 30 giorni, pur nel silenzio della norma) trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per rispetto istituzionale, riteniamo infine che la rettifica del risultato di amministrazione 2021 debba essere comunicata nel successivo (rispetto all’atto del responsabile finanze) consiglio comunale, con le stesse modalità della comunicazione del prelievo dal fondo di riserva, previa iscrizione all’ordine del giorno della seduta consiliare. E’ utile a tale fine spiegare ai consiglieri quanta parte di avanzo libero disponibile è variata per effetto della rettifica; quanta parte è stata applicata al bilancio in sede di salvaguardia equilibri e assestamento generale e quanta parte è ancora disponibile, fermo restando la necessità di una ulteriore verifica degli equilibri in conto residui, che potrebbe ulteriormente ridurre le possibile di ulteriore applicazione di avanzo libero.