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Fondi Covid e fondi caro bollette non utilizzati

IL DM MEF 18.10.2022 AGGIORNATO PREVEDE LA RESTITUIZIONE DEL FONDO CONTINUITA' SERVIZI NON UTILIZZATO NEL 2022. QUINDI LA SOMMA NON PUO' ESSERE UTILIZZAT NEL 2023 TRAMITE APPLICAZIONE DI AVANZO. LA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL DECRETO (A DIRE IL VERO TRATTASI DI UNA TABELLA - NEMMENO UNA NORMA REGOLAMENTARE - NON CONVINCE, ANCHE PERCHE' LA NORMA NON PREVEDE ALCUNA RESTITUZIONE.

In materia di fondi Covid e di fondi continuità servizi, emerge la netta differenza delle finalità e delle circostanze tra i due stanziamenti: il Covid è debellato; il caro energia è ancora presente.

I fondi Covid non utilizzati al 31.12.2022 devono quindi essere restituiti allo stato durante il 2023 – lo dispone espressamente la norma.

Per i fondi continuità servizi il ragionamento dovrebbe essere diverso.

Occorre premettere che i fondi continuità servizi di fatto risulteranno nella stragrande maggioranza dei casi utilizzati interamente al 31.12.2022, anche relativamente alla quinta tranches, in quanto l’aumento di spesa tra il 2019 e il 2022 per energia e gas è stato superiore alla somma delle cinque quote di contributo continuità servizi. Ma anche nei casi in cui l’aumento di spesa tra il 2019 e il 2022 per energia e gas sia stato inferiore alla somma delle cinque quote di contributo continuità servizi, non si vede nella normativa vigente e nei decreti correlati obbligo di restituzione delle parte non utilizzata.

I fondi Covid e i fondi continuità servizi sono certificati congiuntamente (la norma non lo ha previsto, comunque; l’ha fatto il DM MEF 18.10.2022) ma si ritiene mantengano distinta fisionomia.

I sempre autorevoli pareri dei dirigenti ministeriali che hanno messo in dubbio la possibilità di conservare nel 2023 il fondo continuità servizi non utilizzato al 31.12.2022 non hanno approfondito giuridicamente le ragioni di tale dubbio.

Vediamo di ripercorrere la normativa.

L’art. 13 comma 1 del DL 4/2022 – in materia di utilizzo fondi Covid nell’esercizio 2022 – dispone:

Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L’art. 27 comma 2 DL 17/2022, relativo alla prima quota sul contributo statale caro bollette (fondo continuità servizi) dispone:

Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Stessa espressione è utilizzata dagli altri decreti legge che nel corso del 2022 hanno incrementato tale contributo (2° - 3° - 4° - 5°) quota.

EMERGE SUBITO CHE MENTRE IN MATERIA DI FONDI COVID LA NORMA DISPONE CHE LE QUOTE NON UTILIZZATE DEVONO ESSERE RIVERSATE ALLO STATO, IN MATERIA DI FONDO CONTINUITA’ SERVIZI TALE OBBLIGO DI RESTITUZIONE NON E’ PRESENTE.

Il comma 6 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al secondo periodo, prevede la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, le risorse di cui al medesimo articolo 13 “a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”;

QUALI SONO LE RISORSE DI CUI AL MEDESIMO ART. 13? LA RISPOSTA E’: I FONDI COVID (NON IL CONTRIBUTO CONTINUITA’ SERVIZI).

IL DM MEF 18.10.2022 in materia di certificazione fondi Covid rileva:

RITENUTO, altresì, opportuno far attestare nella stessa certificazione COVID-19/2022 anche l’utilizzo nell’anno 2022 del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, e, successivamente, dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, nonché l’utilizzo nell’anno 2022 del contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022, e successivi incrementi, per garantire la continuità dei servizi erogati e ripartito fra gli enti interessati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

L’art. 1 dello stesso DM MEF 18.12.2022 dispone:

1.Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, secondo il prospetto “CERTIF-COVID-19/2022” e le modalità contenute nell’allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2.Gli enti locali di cui al comma 1 forniscono, altresì, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, con le modalità e i prospetti “COVID-19/2022” e “COVID-19-Delibere/2022” definiti nell’allegato 1 al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it

Il modello COVID-19/2022 ha la finalità di raccogliere tutte le informazioni relative alle maggiori/minori entrate e maggiori/minori spese di ciascun ente locale connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, al netto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle perdite subite e delle maggiori spese. La compilazione di tale modello è propedeutica alla compilazione e trasmissione della certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022 (modello CERTIF-COVID-19/2022).

EMERGE QUINDI CHE IL CONTRIBUTO CONTINUITA’ SERVIZI DEVE ESSERE UTILIZZATO PRIMA DEI FONDI COVID

Nello specifico, il DM 18.10.2022 precisa:

Spese per energia elettrica e gas

Per far fronte al rincaro dei costi per l’energia elettrica e il gas, il comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, e successive modifiche e integrazioni, introduce la possibilità per gli enti locali di utilizzare, per l’anno 2022, le risorse inerenti al Fondo di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Ne consegue, pertanto, che ciascun ente locale è tenuto ad indicare nel modello COVID-19/2022, le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del richiamato Fondo ex articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

Nel modello COVID-19/2022, inoltre, ciascun ente locale è tenuto ad indicare anche le maggiori spese sostenute (impegnate) per l’anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022. Ciò al fine di ottenere una certificazione che rappresenti integralmente le maggiori spese sostenute dall’ente a causa dell’incremento degli oneri per energia elettrica e gas.