Fondi Covid, come utilizzare i buoni alimentari
L’art. 53 comma 1 bis del DL 73/2021 prevede in materia di fondi Covid per i buoni alimentari:
1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i Comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
L’art. 2 comma 4 e 5 dell’Ordinanza Capo Dipartimento protezione Civile del 29.03.2020 prevede:
- Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
- I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo.
Quindi, arrivati a fine anno 2021, è possibile erogare contributo a Ente del Terzo settore, con attestazione di utilizzo per buoni alimentari alle famiglie bisognose causa Covid, e successiva rendicontazione. In tal modo si procede ad impegnare la spesa.