Fondi Covid in avanzo non utilizzabili da tutti
I Fondi Covid 2020 non utilizzati alimentano il risultato di amministrazione vincolato. Questo è pacifico, vista la finalizzazione dei trasferimenti stessi. L’unico dubbio sulla natura vincolata del Fondo resta sul “Fondone” – Fondo Funzioni Fondamentali, per il quale si è comunque espresso il comma 823 art. 1 Legge 178/2020, chiaro nel prevedere che le quote di fondo non utilizzate terminano in avanzo vincolato.
L’avanzo vincolato è utilizzabile già nella forma presunta, previa approvazione di verbale di chiusura 2020 (preconsuntivo) di Giunta relativamente alle sole partite vincolate. Tuttavia nasce un problema solo in parte risolto, ovvero la possibilità di applicare tale avanzo da parte degli enti locali in disavanzo, visti i commi 897 e 898 Legge 145/2018, che limitano l’applicazione dell’avanzo accantonato, vincolato, destinato investimenti per gli enti locali che espongono un risultato negativo nella lettera E o addirittura nella lettera A, oppure che palesano una lettera A positiva ma inferiore alla somma di FCDE + FAL minimi.
Il comma 823 art. 1 Legge 178/2020 consente l’applicazione, in deroga, dell’avanzo vincolato da “fondone”, ma nessuna altra norma cita la possibilità di utilizzare le eccedenze degli altri fondi Covid da parte degli enti in disavanzo. Ne consegue che, senza un intervento legislativo specifico o l’avvio rapido del tavolo tecnico di cui comma 796 art. 1 Legge 178/2020 non sarà possibile per gli enti in disavanzo applicare interamente sul bilancio 2021 le quote da fondi Covid 2020 avanzate.
Richiamo normativo
Art. 1 comma 823 Legge 178/2020
823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalita' di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.