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Fondi Covid a copertura contratti a cavallo d'anno

Come evidenziano le FAQ MEF RGS le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di entrata e di spesa per il biennio 2020 e 2021, devono essere utilizzate dagli enti entro il 31.12.2021.

Vedremo se "l'appello" lanciato ieri dall'Anci al Governo per la conservazione dei fondi Covid 2021 anche sul 2022 (almeno quelli confluiti in avanzo 2021) avrà seguito. Per ora non possiamo contare su fondi Covid 2022

Le risorse Covid si considerano utilizzate, ai fini della certificazione, se impegnate entro il 31.12.2021 nel rispetto dei principi contabili o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Fa eccezione al termine ultimo di utilizzo (impegno) delle risorse, fissato al 31.12.2021, la quota 2022 dei contratti di servizio continuativo, per maggiori spese covid, sottoscritti nell’esercizio 2021. È, infatti, consentito ₋ e, quindi, certificabile ₋ l’utilizzo del Fondo per le funzioni degli enti locali a copertura di tale quota di competenza 2022.

In caso di sottoscrizione, nell’esercizio 2021, di un contratto di servizio continuativo l’ente, all’interno del bilancio di previsione 2021-2023, deve trovare copertura alla quota 2022 con le risorse proprie dell’esercizio 2022. In seguito, in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2022- 2024, potrà utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione 2020 che ha vincolato per tale finalità, attraverso la relativa iscrizione nel primo esercizio del bilancio di previsione (art. 187, comma 3, D.lgs. n. 267/2000).