Fondi agli enti locali per aule scuola
L'articolo 32-bis, commi 1-3 del DL 104/2020 in conversione, introdotto dal Senato, istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro per il 2021 in favore degli enti locali (anche in dissesto o in fase di riequilibrio finanziario), al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per lo svolgimento dell'attività didattica e per far fronte alle relative spese di conduzione e adattamento. Un ulteriore importo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato agli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Inoltre, 5 milioni di euro disponibili in conto residui sono destinati alle medesime finalità.
La norma è la seguente:
Articolo 32-bis. (Interventi urgenti per l’avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021)
1.Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e a 6 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in
piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario
pluriennale, per le finalità di cui all’articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per
affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di
strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l’edilizia scolastica, adottate ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell’istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall’articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalità il Ministero dell’istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al primo periodo.