Fondi affitti strutture temporanee scuola, importi e chiarimenti
L’articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destina 70 milioni in favore degli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022. Questi gli IMPORTI per ogni ente locale
Il Ministero della Pubblica Istruzione chiarisce che sono ammessi ai finanziamenti in esame esclusivamente lavori di edilizia leggera e, quindi, di messa in sicurezza di edifici pubblici già adibiti ad uso didattico, tali da garantire l’agibilità di spazi e ambienti didattici e/o l’adattamento delle aule in modo da favorire la ripresa delle attività didattiche in presenza per l’anno scolastico 2021-2022.
È evidente come la finalità sia legata esclusivamente all’adeguamento di aule per favorire e garantire le attività didattiche in presenza, recuperando ambienti e spazi da destinare appunto alla didattica. È, pertanto, evidente che non sono ammesse forniture di alcun genere, non sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, di tinteggiatura delle pareti, di sostituzione di porte, di cablaggio degli edifici, di sistemazione delle aree esterne.
Il Ministero precisa, inoltre, che le risorse per i lavori di messa in sicurezza sono risorse in conto capitale e, quindi, destinate a investimenti.
Entro il 29 ottobre 2021, gli enti locali beneficiari dovranno trasmettere la documentazione richiesta nell'Avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi.