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Fondamentale la strutturazione del controllo sugli organismi partecipati

La Corte dei Conti Sicilia, nel parere n. 212/2024/VSGC, nell’ambito dell’analisi del questionari sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni di un Amministrazione, ha ritenuto non adeguato il funzionamento del controllo organizzato sugli organismi partecipati da un Ente, rilevando gravi carenze strutturali, tra cui:

“ - L’assenza di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-quater, co. 1, TUEL;

- La mancanza di indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali dell'Ente;

- Il mancato monitoraggio del grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- La mancata attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP;

- La relazione sul governo societario predisposta dalle società a controllo pubblico non contiene il programma di valutazione del rischio aziendale, a norma dell'art. 6, commi 2 e 4, TUSP;

- Non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti.”

Questi elementi rappresentano tasselli importanti per la corretta articolazione del sistema posto a presidio dei propri organismi partecipati, insieme “al monitoraggio dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate e alla conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011) “