Fondamentale la completezza del percorso istruttorio posto alla base della creazione di una nuova società
Chiamata ad esprimersi ex art. 5 del D.lgs. 175/2016, nella delibera n. 105/2024/PASP, la Corte dei conti Marche ha rilevato la non conformità della delibera consiliare di costituzione di una società mista per l'affidamento di un servizio già in concessione a società privata, fornendo elementi utili per la corretta definizione e per il presidio delle scelte partecipative operate dalle Amministrazioni.
Nel caso di specie, i Magistrati hanno evidenziato che:
"1. La deliberazione consiliare non fornisce una motivazione analitica della decisione assunta ai sensi dell’art. 5 TUSP, ma appare indirizzata, più che altro, ad approvare valutazioni istruttorie generiche, rinviando in più punti ad analisi e valutazioni svolte da altri soggetti ed in altra sede. Al riguardo, si fa presente invece che “l’amministrazione sia tenuta a svolgere una sua istruttoria preliminare alla sottoposizione alla Sezione sui singoli parametri del “controllo”, fornendone in modo esaustivo gli elementi, evitando cioè superficiali descrizioni e valutazioni meramente apodittiche di parametri dal tenore sicuramente elastico.” (cfr. Deliberazione n. 137/2023/PASP Sezione controllo regionale per l’Emilia Romagna).
2. La deliberazione consiliare in oggetto, poi, non fornisce specifiche argomentazioni in punto di sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte l’Amministrazione comunale né si esprime compiutamente su aspetti di assoluta rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale per l’Ente locale (a cominciare dagli stessi costi connessi alla creazione e al mantenimento di un ulteriore veicolo societario in mano pubblica, oltre che a quelli afferenti ai rischi derivanti dalla risoluzione anticipata della convenzione in concessione attualmente vigente).
3. La deliberazione consiliare non fornisce informazioni, neppure sommarie, sulla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) e sui costi di gestione della costituenda società;
4. Nella deliberazione consiliare non viene dato atto che, con la costituzione della nuova società, risulti rispettato il divieto di cui all’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, ma viene citata la norma in maniera descrittiva;
5. L’atto consiliare in parola, nell’aderire al descritto modello organizzativo e gestionale, non fa riferimento, neanche in modo succinto, all’impatto economico-finanziario e patrimoniale sul bilancio del Comune, del modello prescelto”
In tal senso, la Corte ha quindi ritenuto “non emergano chiari e documentati elementi che possano giustificare il ricorso a questo ulteriore nuovo organismo societario a partecipazione pubblica di cui l’Amministrazione comunale approva la costituzione" ricordando al contempo che "la costituzione di nuove società (o l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette) da parte delle amministrazioni locali deve ritenersi fortemente circoscritta ad esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con i principi dettati dallo stesso TUSP, con particolare riguardo “all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016)”.