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Firmato il decreto che accelera le procedure di pagamento PNRR

Il Ministero Economia e Finanze comunica che è stato emanato il decreto attuativo che semplifica le procedure per l’erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR. La misura, introdotta in attuazione dell’art. 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modifiche dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, mira a rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento.

Per garantire ai soggetti attuatori la liquidità necessaria alla realizzazione degli interventi, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie, fino alla soglia complessiva del 90% del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di trasferimento da parte del soggetto attuatore.

Inoltre, al fine di accelerare l’esecuzione degli interventi, le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa saranno concentrati nella fase finale della procedura, prima dell’erogazione del saldo. Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie.

In tutte le fasi della procedura, i soggetti attuatori sono tenuti ad aggiornare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Anche le Amministrazioni titolari di misura provvedono, con cadenza mensile, ad aggiornare sul sistema di monitoraggio ReGiS i dati relativi ai trasferimenti disposti in favore dei soggetti attuatori.


La norma citata, art. 18 quinquies DL 113/2024 dispone:

1.Al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, fatta salva la disciplina delle anticipazioni già prevista ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento.

2.In sede di presentazione delle richieste di cui al comma 1, i soggetti attuatori attestano l'ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l'avvenuto espletamento dei controlli di competenza previsti dal proprio ordinamento, nonché le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici del PNRR. La documentazione giustificativa è conservata agli atti dai soggetti attuatori ed è resa disponibile per essere esibita in sede di audit e controlli da parte delle autorità nazionali ed europee. Sulla base delle attestazioni di cui al primo periodo, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono ai relativi trasferimenti, riservandosi i successivi controlli sulla relativa documentazione giustificativa, al più tardi, in sede di erogazione del saldo finale dell'intervento.

3.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità ai quali le Amministrazioni centrali titolari delle misure e i soggetti attuatori si attengono per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.