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Firma a stampa sugli avvisi di accertamento

Con decisione n. 29820 del 25/10/2021 la Cassazione ha ribadito che la firma a stampa del Funzionario responsabile sugli avvisi di accertamento è valida ai fini della legittimità dell’atto.

Si ricorda che l’art 1 comma 87 della Legge n. 549 del 1995, stabilisce che “La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione   e   di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.  Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”. (Cass. n. 20628/2017 e 12756/2019).


E’ necessaria una determinazione dirigenziale qualora l’attività venga svolta in modo diretto dall’Ente. Se l’attività, invece, è gestita da un concessionario la firma deve risultare in un atto sottoscritto dal concessionario.

A tal proposito la Cassazione si era così espressa nella decisione n.  31707 del 2018: “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal provvedimento di livello dirigenziale di cui all’art. 1, comma 87, secondo alinea, della I. n. 549 del 1995”.