Finanziamento assunzioni nei piccoli Comuni per attività PNRR
Il DL 44/2023, convertito in legge 74/2023, all’art. 3 comma 2 consente l’utilizzo, nel 2023, delle risorse impegnate e non utilizzate relative all’anno 2022 del Fondo di cui all’articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. A tal riguardo, la relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione evidenzia che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che prevedeva il riparto delle predette risorse, anche a causa dell’avvicendamento del Governo (che non ha consentito all’allora ministro dell’economia e delle finanze di firmare il DPCM già sottoscritto dai ministri per la pubblica amministrazione e dell’interno), è stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 ed è stato pubblicato il 20 febbraio 2023.
La norma dispone:
Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
La relazione del Servizio studi del Senato evidenzia che comma 2 dell’articolo 3 prevede che le risorse relative all’annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a € 9.593.409, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell’anno 2022, per la medesima spesa di personale nell’anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al citato articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 al medesimo fondo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l’anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Si ricorda che i commi 1 e 3 dell’articolo 31-bis del decreto legge n. 152 del 2021 - recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose - prevedono che, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 138 annessa allo stesso decreto-legge n. 152, e ricorrendo le ulteriori condizioni di cui ai medesimi commi 1 e 3. Il successivo comma 5 dell’articolo 31-bis citato, richiamato dalla disposizione in commento, stabilisce che, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai predetti commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le risorse in questione sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. Per accedere alle predette disponibilità i comuni interessati erano tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non era sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
Successivamente il comma 828 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha previsto che, per assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell’attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, nonché per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, e in particolare per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le risorse di cui al sopra citato articolo 31- bis, comma 5, del decreto-legge n. 152 del 2021, possono essere destinate, con il medesimo decreto ivi previsto, anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell’incarico conferito al segretario comunale ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per finanziare iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni al fine di superare le attuali criticità nell’espletamento degli adempimenti necessari per garantire un’efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. Il predetto comma 828 ha stabilito, infine, che la durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non possa eccedere la data del 31 dicembre 2026.