← Indietro

Finanziamenti per video sorveglianza, domande rinviate

L’art. 17 comma 4 quater del DL 76/2020 in fase di conversione in legge, come votato dal Senato nei giorni scorsi, prevede che il termine per la presentazione da parte dei comuni alla Prefettura-UTG territorialmente competente delle richieste di ammissione alle risorse di cui all'articolo 35-quinquies, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è fissato, per l'anno 2020, al 15 ottobre 2020. Conseguentemente la Prefettura-UTG territorialmente competente provvede a trasmettere le predette richieste al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 ottobre 2020.

Il relativo decreto interministeriale è del 27 maggio 2020 (pubblicato in G.U n. 161 del 27 giugno 2020).

La domanda deve essere presentata utilizzando solo questo modello.

Richiamo normativo:

DL 113/2018 art. 35 quinquies - Videosorveglianza

  1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022.
  2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, lettere b) ed e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito del programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 possono essere reintegrate mediante rimodulazione di risorse finanziarie assegnate o da assegnare al Ministero dell'interno per la realizzazione di investimenti.