Finanziamenti pubblici messa in sicurezza: dietrofront sull'IVA
La Risposta n. 81/2023 dell'Agenzia delle entrate rivede la posizione assunta da una Direzione regionale in merito all'assoggettamento ad IVA (ed in regime di split payment) di due finanziamenti pubblici assegnati al soggetto attuatore (società pubblica partecipata) degli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del sistema delle dighe e al potenziamento del complesso acquedottistico (ai sensi degli articolo 1, commi da 703 a 706, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - e art. 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Piano Idrico) ed erogati da parte della Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali ( CSEA) e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
Questi ultimi, infatti, avevano rifiutato le fatture emesse dalla società in applicazione della risposta all'interpello ricevuta, ritenendo di non essere configurabili quali soggetti committenti nell'ambito delle erogazioni previste.
La Società, quindi, chiedeva il riesame della posizione assunta dalla Direzione regionale e l'Agenzia, ravvisando elementi istruttori nuovi rispetto a quelli presentati in sede di primo interpello, ha modificato la conclusione ritenendo i finanziamenti esclusi da IVA.
Avendo a mente la circolare n. 34/2013 (citata peraltro anche nei precedenti istruttori con risultati opposti) "atteso che l'esatta qualificazione delle somme percepite da ALFA non è chiaramente desumibile dalle norme di legge che hanno previsto i finanziamenti de quo né dagli atti amministrativi con i quali gli stessi sono stati concretamente erogati, al fine di stabilire la rilevanza di dette somme agli effetti dell'IVA, è necessario esaminare i rapporti tra i soggetti interessati alla luce dei criteri ''residuali'' indicati nella menzionata circolare n. 34/E del 2013"
L'elemento dirimente per escludere la rilevanza IVA del contributo è quindi, per l'Agenzia, il fatto che:
-"l'erogazione dei finanziamenti avviene (... in) un rapporto di natura pubblicistica, stante il chiaro vincolo di destinazione apposto alle somme erogate... (...) L'erogazione dei finanziamenti pubblici è dunque diretta, nel caso di specie, a fornire la provvista economica per l'esecuzione degli interventi affidati alla società in un settore di rilevante interesse nazionale (cfr. circolare n. 20/E del 2015).
-manca "... l'acquisizione, da parte dell'ente erogante, dei risultati dell'attività finanziata come elemento dal quale desumere la natura di "corrispettivo" del finanziamento erogato (cfr.circolare n. 34/E del 2013 par. 2 lett. a)."
Conclude quindi che "alla luce delle argomentazioni svolte, deve ritenersi che i finanziamenti in esame debbano essere esclusi dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 633 del 1972, trattandosi di contributi a fondo perduto destinati ex lege alla realizzazione di interventi strategici su opere di interesse pubblico, riconosciuti in assenza di specifica controprestazione da parte del soggetto attuatore.
"Infine" conclude "giova evidenziare che la qualificazione delle somme in argomento come "contributi" esclusi dall'ambito di applicazione dell'IVA non è inficiata dalla presenza, nell'ambito degli atti/provvedimenti che ne disciplinano l'erogazione, di clausole che prevedono la revoca dei finanziamenti in caso di violazioni o negligenze da parte del soggetto attuatore ovvero in caso di mancato tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento e la restituzione del finanziamento nel caso di inerzia o di mancato utilizzo delle risorse stanziate. Ad avviso della scrivente, infatti, tali clausole trovano giustificazione nel fatto, già sopra evidenziato, che l'erogazione dei finanziamenti de qua risulta "vincolata" alle finalità predeterminate dalle relative norme di riferimento e dai connessi atti/provvedimenti amministrativi, nonché alle modalità e ai tempi di attuazione degli interventi ivi indicati. Tali clausole, dunque, non possono essere assimilate tout court a meccanismi di "reazione" all'inadempimento degli impegni assunti dalle parti, tipici degli schemi contrattuali sinallagmatici".