Finalità istituzionali ex art. 4 del TUSP: i chiarimenti della Corte in merito alle attività energetiche e di ricerca
La Corte dei conti Toscana ha fornito alcune indicazioni utili in materia, rammentando che l’attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, “qualificata in giurisprudenza come attività d’interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez. IV, 28 marzo 2022, n. 2242)”, nonché la condivisione, l’accumulo, la vendita della stessa nel rispetto dell’art. 31 del d.lgs. 199/2021 e alcune altre attività connesse, come “gestire i rapporti con il GSE; monitorare produzione e consumi dei propri soci con finalità di verifica e rendicontazione; accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell’energia tra i soci”, risultano in “in linea con le attività delle comunità energetiche ex art. 31 del d.lgs. n. 199/2021”, e chiarendo che le stesse “possono, peraltro, assolvere ad una finalità pubblica purché la motivazione dimostri “che si tratta di attività di produzione e fornitura di un bene (…) che, in relazione al territorio di riferimento, non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe espletata a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge (cfr. art. 3 e 13 del d.lgs. n. 267 del 2000), assume come necessaria per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento” (così, ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 201/2017/PAR).”.
Altresì, rispetto allo svolgimento di attività di ricerca, il Collegio ha sottolineato che “tale attività non risulta immediatamente riconducibile alle finalità istituzionali di un ente comunale”, in quanto la previsione di cui al co. 8 dell’art. 4 del TUSP “non è espressione di “un’autorizzazione” generalizzata alla costituzione di società aventi quale oggetto sociale anche l’attività di ricerca, ma ne riserva la possibilità agli enti che istituzionalmente svolgono tale funzione come le università, per gli spin-off o le start-up, e gli altri enti di ricerca, per quanto riguarda le società con caratteristiche analoghe agli spin-off e alle start-up universitarie (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 222/2022/PASP, n. 224/2022/PASP e n. 225/2022/PASP). Nella medesima direzione deve essere letto l’art. 4-bis del T.U.S.P., recante disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. (Corte dei conti, deliberazione n. 77/2023/PASP).