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Ferie maturate non fruite prima del pensionamento

Il Dipartinento della Funzione pubblica si è espresso in materia di ferie maturate e non fruite prima del pensionamento, rispondendo ad una richiesta di parere su istanza di un Comune sulla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo ex art. 42 del d. lgs. n. 151 del 2001.
In linea con il consolidato orientamento dell’ARAN sul punto, la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, come confermato anche nell’ambito delle disposizioni contenute nei vari contratti collettivi nazionali.
La questione è stata già affrontata dal Dipartimento, con il parere n.40033 dell’8 ottobre 2012.
Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame, trattandosi di un’assenza per congedo biennale che, come noto, è richiesto dal dipendente ed è frazionabile, non sia possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore cui si fa riferimento nel testo del citato parere.
Inoltre, trattandosi di congedo frazionabile, può desumersi che il dipendente avrebbe potuto interrompere l’assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo. Si fa riferimento alla nota n. 1812 del 27 marzo 2020, con la quale è stato richiesto un parere in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo ex art. 42 del d. lgs. n. 151 del 2001.
In linea con il consolidato orientamento dell’ARAN sul punto, la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, come confermato anche nell’ambito delle disposizioni contenute nei vari contratti collettivi nazionali.
La questione è stata già affrontata dal Dipartimento, con il parere n.40033 dell’8 ottobre 2012, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente nota.
Può, pertanto, ritenersi che nel caso in esame, trattandosi di un’assenza per congedo biennale che, come noto, è richiesto dal dipendente ed è frazionabile, non sia possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore cui si fa riferimento nel testo del citato parere.
Inoltre, trattandosi di congedo frazionabile, può desumersi che il dipendente avrebbe potuto interrompere l’assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo.