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FCDE svincolato, strada privilegiata nell’applicazione avanzo

La normativa sotto richiamata consente all’ente locale, anche se sede di salvaguardia equilibri, di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

Tale procedura deve essere fatta al netto del FCDE liberatosi a seguito di stralcio di residui attivi (altrimenti non si determina alcuna quota di risultato di amministrazione svincolato) e al netto di FCDE relativo a entrate vincolate (in quanto la quota che si libera confluisce in avanzo vincolato). Occorre inoltre considerare, a fronte del FCDE accantonato in competenza e poi risultato “inutile” quanto è stato l’accertamento. Se il Comune ha previsto 100 di entrata, con 40 FCDE e 60 spesa impegnabile, ma poi ha accertato 80, la quota eventualmente liberatasi di FCDE non sarà 40 bensì 32.

Occorre inoltre verificare concretamente quanto è effettivamente la quota di avanzo svincolata da FCDE che si è determinata, ragionando non solo seguendo il modello A1 rigo FCDE (spesso non espressivo, anche perché non correttamente determinato), ma sulla base dell’effettiva economia.

Ipotizziamo (per semplicità si mantiene la stessa % di insoluto prevista):

FCDE al 31.12.2022 = 1.000

FCDE accantonato competenza 2023 = 400

Entrate di competenza previste su cui si è calcolato FCDE = 2.000

Entrate di competenza accertate su cui si è calcolato FCDE = 1.500

Differenza tra previsto e accertato in competenza 2023, relativo alle entrate coperte da FCDE = 500

Differenza di FCDE liberatosi al 31.12.2023 in caso di congruità FCDE complessivo = 100

FCDE teorico al 31.12.2023 = 1.400

FCDE effettivo al 31.12.2203 = 1.300

Residui attivi stralciati = 900

Minore FCDE liberato = 45

FCDE liberato relativo a entrate vincolate = 15

FCDE al 31.12.2023 ricalcolato in sede di rendiconto 2023 = 1.100

Quota del risultato di amministrazione "svincolata” FCDE lorda a rendiconto 2023 = 200

Quota del risultato di amministrazione "svincolata” FCDE netta a rendiconto 2023: 200 – (45+15) = 140

Una volta calcolata tale quota, quando si può applicare e qual è il vantaggio di tale disposizione?

Il vantaggio consiste nel fatto che si tratta di una strada privilegiata nell’applicazione dell’avanzo libero così determinatosi, se l’ente non presenta debiti fuori bilancio e squilibri finanziari.

La quota di avanzo così formatosi può essere applicata innanzitutto in soccorso dell’ente in caso di peggioramento delle riscossioni (anche se l’esempio n. 5 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi non lo impone, ma il principio di prudenza lo richiede); inoltre può essere applicato in caso di aumento dell’accertato delle entrate oggetto di accantonamento. Tale maggiore accertato potrà quindi essere utilizzato anche per altre tipologie di spese, in modo più libero rispetto all’avanzo libero.

Esempio:

Entrata prevista E3: 100; FCDE 40; spesa impegnabile 60

Entrate accertata E3 al 30.06.2024: 150

Consegue che del maggiore accertamento di 50, 20 dovrebbe essere accantonato a FCDE, mentre 30 potrebbe essere impegnato per altre spese (qualora non ci siano vincoli da rispettare). Applicando la quota di avanzo svincolato da FCDE invece, sarà possibile utilizzare per altre spese 50.


RICHIAMO NORMATIVA:

L’art. 187 comma 2 TUEL dispone: Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce

Il paragrafo 3.3 principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia: L’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Il paragrafo 9.2.13 principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi evidenzia: Resta salva la possibilità di impiegare l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.