FCDE sulla TARI, una quota grava sul bilancio
Le delibere Arera 443/2019 - 363/2021 e 389/2023 su MTR e MTR - 2, Metodo Tariffario Rifiuti – dispongono in materia di accantonamento a Fondo Crediti dubbia esigibilità.
Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, Arera prevede che:
- nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all’80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 e smi;
- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
Quindi, in caso di Tari tributo è possibile inserire nel piano economico finanziario, di conseguenza in tariffa, l’80% del FCDE, mentre il 20% sarà finanziato con mezzi di bilancio. In caso di TARI corrispettivo è possibile inserire nel PEF un accantonamento pari allo 0,5% dei crediti fino a formare un Fondo svalutazione crediti del 5%.
In ogni caso, la quota di FCDE inserita nel PEF è inferiore alla quota di FCDE inserita a bilancio in applicazione ai principi contabili, con la conseguenza che una parte di FCDE sarà finanziata con la fiscalità generale.