← Indietro

FCDE su addizionale comunale IRPEF

Molti Comuni non calcolo il Fondo crediti di dubbia esigibilità sull'addizionale comunale Irpef, rilevando che si tratta di somme in autoliquidazione oppure di somme che arrivano dallo Stato.

In realtà la risposta non è unico e dipende da come il Comune ha accertato l'entrata. Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rileva in proposito:

"Gli enti locali possono accertare l’addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell’esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell’anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all’anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l’addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l’importo da accertare nell’esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l’accertamento è effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall’ente mediante l’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l’importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all’istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall’utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale" .

Solo se l'accertamento è per cassa è possibile evitare il calcolo del FCDE sull'addizionale comunale Irpef. Viceversa, in caso di accertamento per competenza con uno dei due sistemi indicati dal principio, come si comporta la gran parte dei Comuni, occorre calcolare FCDE.

Lo conferma la Corte Conti Piemonte con delibera 142/2021.