FCDE, serve adeguare l'accantonatamento
Il principio contabile All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi rileva che in occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all’importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell’esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.
A tal fine si si provvede:
b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l’importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell’esercizio appena concluso, a seguito dell’operazione di riaccertamento ordinario di cui all’articolo 3, comma 4, del presente decreto;
b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l’importo dei residui attivi all’inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L’importo dei residui attivi all’inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all’incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all’avvio della riforma
b3) ad applicare all’importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).
Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall’accantonamento effettuato nell’esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all’importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 187, comma 1, del TUEL e dall’articolo 42, comma 1, del Dlgs 118/2011, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.
A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, lettera e), del Dlgs 118/2011, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, Dlgs 118/2011, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l’anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.
Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all’adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.
IL PROBLEMA PERO' CONSEGUE AL FATTO CHE DOPO TALI PASSAGGI OCCORRE UNA RIFLESSIONE OPERATIVA DA PARTE DEL COMUNE. QUANTA PARTE DEL CALCOLO DEVE ESSERE RIVISTO DAL COMUNE SULLA BASE DELLE EFFETTIVA SITUAZIONE DI OGNI SINGOLO RESIDUO ATTIVO, SECONDO GRADO DI REALIZZABILITA'?
E' questo il senso della colonna e) del modello all. C), che deve essere vista in modo diverso dalla colonna d).
INOLTRE SI PONE IL PROBLEMA DEI RESIDUI CON ANZIANITA' SUPERIORE A 5 ANNI, CHE DEVONO ESSERE STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO O AL MASSIMO ESSERE CONSERVATI, MA CON ACCANTONAMENTO 100% A FCDE, SE VANTATI VERSO SOGGETTI PRIVATI.