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FCDE in riduzione per chi rispetta i tempi di pagamento

L’art. 1 comma 79 della legge 160/2019, legge di bilancio 2020, dispone che “nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

In sede di assestamento, quindi, se l’ente dimostra di non avere ritardi nei pagamenti e di avere ridotto il debito commerciale (da fattura) 2019 di almeno il 10% rispetto allo stesso debito del 2018 (si rileva al 31 dicembre) oppure di avere un debito commerciale 2019 non superiore del 5% rispetto alle fatture ricevute nel 2019, può ridurre il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 90% dell’importo dovuto.