FCDE ridotto al 90% fin da subito
L’art. 1 comma 79 Legge 160/2019 dispone che “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”
Dal tenore letterale della norma, sembra desumersi che la riduzione del FCDE – Fondo Crediti Dubbia Esigibilità – al 90%, possibile solo per gli enti che hanno rispettato la riduzione dello stock del debito tra il 31.12.2020 rispetto al 31.12.2019 e che nel 2020 non hanno accumulato giorni di ritardo nei pagamenti, sia ammessa unicamente con variazione di bilancio in corso d’anno 2021.
Tuttavia la norma è stata scritta ipotizzando l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31.12.2020; attualmente l’ente è già “in corso d’anno” e soprattutto può già certificare il rispetto o meno degli obiettivi di cui art. 1 commi 859 – 867 Legge 145/2018, in merito alla riduzione dello stock di debito e all'assenza di ritardi nei pagamenti.
Pertanto si ritiene che la norma possa già essere applicata anche da parte degli enti che stanno predisponendo il bilancio di previsione 2021-2023.
Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 in precedenza effettueranno invece variazione di bilancio, al verificarsi delle condizioni di cui sopra.