FCDE a regime nel 2021
Il Fondo crediti di dubbia esigibilità entrerà a pieno regime nel 2021 in conto competenza. La quota accantonata a Titolo I (e a Titolo II se necessario) sarà pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti degli ultimi 5 anni. La media da utilizzare sarà solo quella semplice.
Non mancheranno tuttavia le scelte da mettere in campo.
Innanzitutto, si potrà calcolare l’incassato nell’anno successivo in conto residui; è possibile infatti determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:
(incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X) / Accertamenti esercizio X
In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
Il responsabile finanziario dell’ente, inoltre potrà scegliere, la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.
Altre possibili scelte derivano dalla normativa. Vediamo in quali punti.
Art. 1 comma 79 Legge 160/2019: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilita', se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
Art. 1 comma 80 Legge 160/2019: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilita' accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”
Art. 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilita' delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.
Principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3. “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”
“Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari all’85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”
“Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,
b) i crediti assistiti da fidejussione,
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.
Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”
“Dopo 5 anni dall’adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.
Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti”.
“In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti”.