FCDE multe CDS quote divise tra Comune e Provincia
La delibera Corte Conti Sezione Autonomie n. 1/2019 è ricordata soprattutto per la risposta al quesito principale, che ha portato i magistrati contabili a sostenere che “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.”
Tuttavia non può essere trascurata la considerazione finale della Corte, laddove è evidenziato che “dall’interpretazione del complesso normativo sopra richiamato consegue che, con riguardo ai proventi sanzionatori derivanti dall’accertamento della violazione delle norme in materia di limiti di velocità, il riparto deve essere calcolato al lordo del FCDE, essendo obbligo specifico di ciascun ente titolare dei proventi quello di iscrivere in bilancio le corrispondenti poste attive al netto dell’accantonamento in bilancio del FCDE.
Quindi, fatto 100 le entrate da violazione codice della strada per violazione limiti di velocità rilevate dal Comune su strade provinciali, il Comune calcolerà FCDE su 50; stessa cosa farà la Provincia e la Città Metropolitana.
Quindi FCDE del Comune sarà più basso di quanto normalmente svolto nella prassi.
Ma allora emerge un riflesso anche sul calcolo della capacità assunzionale di cui art. 33 DL 34/2019, come spiegato dal DM 17.03.2020, posto che FCDE sarà conteggiato di conseguenza. Per la corretta contabilizzazione della propria quota di FCDE è da considerare anche l’allocazione extra contabile nel computo, come già previsto dalla Circolare Ministero Interno 13 maggio 2020.