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FCDE le entrate da non svalutare

La Corte dei Conti Piemonte, con delibera 68/2022 ricorda in materia di FCDE come il principio contabile 3.3 di cui all’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011 preveda che non sono oggetto di svalutazione solo “i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale”; con riferimento alle entrate che l’Ente non considera di dubbia e difficile esazione - per le quali, conseguentemente, non procede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - è necessario che venga data adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio e nella relazione al rendiconto.