FCDE annacquato, non emerge la maggiore spesa da COVID
L’art. 107 bis del DL 18/2020 (“Cura Italia”) prevede che a partire dall’anno prossimo il Fondo crediti di dubbia esigibilità possa essere calcolato in modo diverso dalla regola a regime, ovvero sostituendo l’incassato 2020, più basso del solito per il Covid, con l’incassato 2019 (che sarebbe quindi riportato due volte, per il 2019 e per il 2020).
Tale sistema consente di sopportare in competenza 2021 un peso per FCDE inferiore a quello reale ma nel contempo priva l’ente della dimostrazione della maggiore spesa conseguenza del Covid. E’ pur vero che la certificazione delle minori entrate e delle maggiori spese (al netto dei ristori statali) per il Covid si farà sulla base dei dati 2020 (a nostro avviso insufficienti perché l’onda lunga del Covid sulle entrate si avvertirà più avanti), ma è anche vero che la maggiore entrata per Fondo Funzioni Fondamentali che terminerà in avanzo di amministrazione 2020 potrebbe essere applicata al bilancio 2021, almeno in corso d’anno.
Richiamo normativo:
DL 18/2020 Art. 107-bis - Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali
- A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.