FCDE anche nel 2021 con i dati del 2019
L'art. 107 bis del DL 18/2020, dopo la modifica apportata dall'art. 30 bis del DL 41/2021, prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.
Nel consegue che i dati del 2019 potranno risultare tre volte, ovvero per il 2019, il 2020, il 2021.