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FCDE a bilancio non deve essere determinato solo dalla ragioneria

Il DM MEF 25.07.2023 di modifica ai principi contabili rileva: “Si sottolinea il ruolo dei dirigenti o responsabili dei servizi anche per l’elaborazione delle previsioni autorizzatorie di cassa, al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori. Un’adeguata previsione di cassa richiede l’impegno di tutti i responsabili dei servizi per la determinazione degli effettivi flussi di entrata e di uscita necessari a garantire l’attuazione delle linee programmatiche”.

Ma allora, in conseguenza di tale disposizioni, tutti i responsabili devono valutare anche il rischio di insoluto di ogni entrata loro affidata, determinando il calcolo del Fondo crediti di dubita esigibilità o perlomeno concorrendo a determinarlo.

In base ai principi contabili, per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell’esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

1.media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

2.rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

3.media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X / Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell’anno precedente.

Il responsabile finanziario dell’ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente.

Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall’anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell’esercizio è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E’ possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.