Fatture ricevute dopo anni: ok alla detrazione
La fattura emessa nel 2017, ma indirizzata alla sede sbagliata del cliente e quindi mai ricevuta, può essere annotata nel momento della ricezione delle stesse (nel caso di specie, in sede di diffida ad adempiere, arrivata nel 2020) senza necessità e possibilità di far emettere al fornitore una nota di variazione, essendo decorsi i termini di cui all'art. 26 del DPR 633/1972.
Il committente rimasto ignaro fino al 2020 della fattura da pagare può esercitare il diritto alla detrazione secondo quando già indicato nella circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E, ossia "che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all'esistenza di un duplice requisito, dovendosi in particolare considerare: - oltre al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione - anche il presupposto formale del possesso di una valida fattura d'acquisto. La coesistenza di tale duplice circostanza assicura l'effettività dell'esercizio del diritto alla detrazione, e la neutralità dell'imposta per il soggetto passivo cessionario/committente".
Il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell'avvenuta esigibilità dell'imposta e ii) (formale) del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 21 del menzionato d.P.R. n. 633. Tale diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.
Di conseguenza, nel caso di specie, la società potrà registrare le fatture datate 2017 procedendo al recupero dell'imposta di rivalsa da versare al prestatore, con presentazione, secondo la legislazione attualmente vigente, di una dichiarazione integrativa ex articolo 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, per l'anno 2020.
Lo chiarisce la Risposta n. 832/2021.